| Valutazione stress lavoro correlato: proroga |
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| Scritto da enrico |
| Martedì 20 Luglio 2010 08:29 |
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Slitta il termine della valutazione stress lavoro correlato dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010 per tutte le aziende.
Con il Decreto Legge 31maggio 2010, n. 78 si è ottenuto un primo slittamento della valutazione del rischio dovuto allo stress-lavoro correlato fino al 31.12.2010 per le sole pubbliche amministrazioni; con un successivo emendamento al D.L. 78/10, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera il 24 giugno, è stata estesa la possibilità di redigere la valutazione del rischio da stress-lavoro correlato entro il 31.12.2010 anche per le aziende del settore privato.
Tra le precisazioni introdotte dal decreto correttivo (D. Lgs. 106/09) del TU 81/08: · la valutazione “va fatta non solo del rischio lavorativo legato alla mansione, ma del rischio comunque collegato all’attività lavorativa” · che bisogna dare evidenza “ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso la quale viene svolta la prestazione lavorativa”, si parla quindi del neo assunto, del lavoratore con contratto di somministrazione, del lavoratore a progetto. · può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa oppure attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente, · La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Si dovranno comunque rispettare le indicazioni della Commissione consultiva permanente, “la quale, potendo contare su di un tempo massimo di mandato, fissato al 1° agosto 2010 dovrà assolvere al delicato compito di tracciare le linee fondamentali per lo svolgimento della valutazione, indicando criteri di intervento e di analisi”. Dopo il 1° agosto l’obbligo scatterà anche in assenza di criteri stabiliti collegialmente. · In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività · Nel caso in cui le aziende non ottemperassero all’obbligo andrebbero incontro ad un’ammenda fino a 2.000 euro”. Dal “punto di vista dell’organo di vigilanza” la valutazione sarà ugualmente contestata “se la valutazione è carente o dal punto di vista dei criteri.
In questa fase di attesa, di seguito alcuni criteri e le fasi fondamentali del processo di valutazione.
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| Ultimo aggiornamento Martedì 20 Luglio 2010 08:36 |






